Il 7 luglio 2020 il CdM ha approvato il Decreto Legislativo di attuazione che recepisce la Direttiva P.I.F. (Direttiva (UE) n. 2017/1371) “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, che persegue l’obiettivo di armonizzare il diritto penale degli Stati membri, sostituendo le precedenti convenzioni e completando la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile.
La Direttiva interviene sul D.lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità dell’ente alle maxi frodi IVA e prevedendo la punibilità anche per il tentativo purché l’evasione superi i 10 milioni di euro.
La Direttiva modifica la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i delitti realizzati dai dipendenti delle imprese che hanno tratto un interesse o un vantaggio, estendendo la tipologia dei reati presupposto e includendo i reati contro la pubblica amministrazione.
In breve le novità della Direttiva:
- prevede la punizione delle ipotesi di delitto tentato per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità se l’imposta IVA evasa non sia inferiore a 10 milioni di euro;
- amplia il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società includendo anche i delitti didichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione;
- estende la responsabilità delle società anche aidelitti di frode nelle pubbliche forniture, al reato di frode in agricoltura e al reato di contrabbando, modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro;
- amplia i delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società anche al delitto di peculatoe all’abuso d’ufficio.
La Direttiva è intervenuta anche sul codice penale, in particolare sugli artt. 316, 316-ter, 319-quater, 322-bis e 640 c.p. Si è incluso tra le condotte punibili anche la sottrazione di denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a euro 100.000. La pena è stata aumentata fino a 4 anni di reclusione nel massimo edittale e, con riferimento all’art. 322-bis, è stata estesa la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.
Di seguito il testo del D.lgs 75/2020
DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro
la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il
diritto penale. (20G00091)
(GU n.177 del 15-7-2020)
Vigente al: 30-7-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari dell’unione mediante il diritto penale;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Visto l’articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene
principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)
2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale;
Visto l’articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice penale
- Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
- 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 316 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «La
pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto
offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il
profitto sono superiori a euro 100.000.»;
- b) all’articolo 316-ter, al primo comma, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro
anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea
e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
- c) all’articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre
anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a
quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari
dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000»;
- d) all’articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater),
e’ inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano
funzioni o attivita’ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non
appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli
interessi finanziari dell’Unione.»;
- e) all’articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole:
«ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
- All’articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto
integri il reato previsto dall’articolo 8, la disposizione di cui al
comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di
altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta
sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci
milioni di euro.».
Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43
- All’articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43:
- a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione «.»
e’ sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e’ inserita la
seguente: «d-bis) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti e’
superiore a centomila euro.»;
- b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Per gli stessi
delitti, alla multa e’ aggiunta la reclusione fino a tre anni quando
l’ammontare dei diritti di confine dovuti e’ maggiore di
cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
- All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio
2016, n. 8, dopo le parole «decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ ai reati di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando
l’ammontare dei diritti di confine dovuti e’ superiore a euro
diecimila».
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 24:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di
erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o
dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode
nelle pubbliche forniture.»;
2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» e’ inserita la seguente
«356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti:
«o dell’Unione europea»;
3) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Si applicano
all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla
commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre
1986, n. 898.»;
- b) all’articolo 25:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilita’, corruzione e abuso
d’ufficio.»;
2) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi
finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei
delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice
penale.»;
- c) all’articolo 25-quinquiesdecies:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. In
relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi
fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul
valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci
milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo
4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5,
la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo
10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;
- d) dopo l’articolo 25-quinquiesdecies e’ aggiunto il seguente:
«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). – 1. In relazione alla
commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria fino a duecento quote.
- Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si
applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c),
- d) ed e).».
Art. 6
Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898
- All’articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898,
dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» e’ inserito
il seguente periodo: «La pena e’ della reclusione da sei mesi a
quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro
100.000.».
Art. 7
Adeguamento normativo
- In ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea il riferimento
alle parole «Comunita’ europee» dovra’ intendersi come riferimento
alle parole «Unione europea».
Art. 8
Trasmissione dei dati statistici
- Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione
europea una relazione con la quale sono esposti i dati statistici
relativi a:
- a) numero dei procedimenti iscritti, il numero di sentenze, di
proscioglimento o di condanna, adottate, nonche’ il numero dei
provvedimenti di archiviazione relativi ai reati lesivi degli
interessi finanziari dell’Unione europea;
- b) importi delle somme sottoposte a confisca nei processi relativi
ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea;
- c) valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a
confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi
finanziari dell’Unione europea;
- d) danno stimato per il bilancio dell’Unione europea o al bilancio
di istituzioni, organi e organismi dell’Unione istituiti in virtu’
dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente
gestiti e controllati.
Art. 9
Invarianza finanziaria
- Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
- Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Gualtieri, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede